Art. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 20, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) il trasporto su strada degli animali destinati alla macellazione o all'ingrasso non deve essere superiore alle 8 ore complessive o ad un massimo totale di 500 chilometri;

          b) qualora la durata del viaggio superi le 4 ore o una distanza di 250 chilometri:

              1) gli animali devono disporre di uno spazio di riposo e di acqua fresca;

              2) il mezzo di trasporto deve disporre di un sistema di aerazione meccanica, indipendente dal motore, e la temperatura al suo interno non deve essere inferiore a 5o C né superiore a 30o C;

          c) per gli animali destinati alla riproduzione, all'esposizione o alla competizione, la durata del trasporto può superare le 8 ore o i 500 chilometri, purché il viaggio non sia superiore alle 48 ore e sia stato preventivamente autorizzato; in ogni caso il trasporto deve essere garantito su veicoli speciali progettati e costruiti in base alle seguenti caratteristiche:

              1) presenza di un sistema di ventilazione forzata, operativo anche a veicolo

 

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fermo e alimentato da una fonte energetica indipendente dal motore;

              2) presenza di apparecchi per misurare la temperatura e l'umidità nel compartimento degli animali, con un sistema di controllo nella cabina del conducente;

              3) collegamento ad un sistema di posizionamento e navigazione satellitare, GPS o Galileo;

              4) le pareti, il tetto e la pavimentazione devono essere costruiti con materiali leggeri, solidi e isolanti;

              5) i solipedi devono essere trasportati in comparti individuali;

              6) sul pavimento del veicolo deve essere assicurato all'animale uno spazio sufficiente per il riposo, senza rischi di essere calpestato da altri animali;

              7) deve essere garantita la possibilità di accesso diretto agli animali per ispezioni e controlli in qualsiasi momento;

              8) l'altezza fra i piani del veicolo non deve essere inferiore a 1,4 metri;

              9) le rampe di carico non devono avere una pendenza superiore ai 20o;

              10) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere dotati di una piattaforma elevatrice per le operazioni di carico e scarico;

              11) per le scrofe e per i maiali adulti è vietato l'impiego di veicoli a tre piani;

          d) per i viaggi di durata superiore alle 8 ore o ai 500 chilometri devono ricorrere le seguenti condizioni supplementari:

              1) il veicolo di trasporto deve essere munito di una lettiera pulita e di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

              2) il veicolo deve essere dotato di un dispositivo che consente l'erogazione di acqua fresca in misura sufficiente durante il viaggio e le soste;

 

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              3) gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno quattro ore durante il quale sono alimentati e abbeverati;

              4) è obbligatoria la presenza di un veterinario al momento del carico degli animali, al fine di assicurare la loro idoneità a viaggiare, il rispetto della densità di carico e il divieto di utilizzo di pungoli elettrici;

          e) prevedere l'organizzazione di specifici corsi di formazione per i trasportatori al termine dei quali sono rilasciati un patentino e l'autorizzazione al trasporto di animali;

          f) disporre l'aumento del numero dei controlli e delle ispezioni da parte dei soggetti competenti;

          g) prevedere l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni della normativa attraverso un sistema di sanzioni di tipo pecuniario nonché la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasporto di animali nel caso di ripetute violazioni.