1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 20, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, recante attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il trasporto su strada degli animali destinati alla macellazione o all'ingrasso non deve essere superiore alle 8 ore complessive o ad un massimo totale di 500 chilometri;
b) qualora la durata del viaggio superi le 4 ore o una distanza di 250 chilometri:
1) gli animali devono disporre di uno spazio di riposo e di acqua fresca;
2) il mezzo di trasporto deve disporre di un sistema di aerazione meccanica, indipendente dal motore, e la temperatura al suo interno non deve essere inferiore a 5o C né superiore a 30o C;
c) per gli animali destinati alla riproduzione, all'esposizione o alla competizione, la durata del trasporto può superare le 8 ore o i 500 chilometri, purché il viaggio non sia superiore alle 48 ore e sia stato preventivamente autorizzato; in ogni caso il trasporto deve essere garantito su veicoli speciali progettati e costruiti in base alle seguenti caratteristiche:
1) presenza di un sistema di ventilazione forzata, operativo anche a veicolo
2) presenza di apparecchi per misurare la temperatura e l'umidità nel compartimento degli animali, con un sistema di controllo nella cabina del conducente;
3) collegamento ad un sistema di posizionamento e navigazione satellitare, GPS o Galileo;
4) le pareti, il tetto e la pavimentazione devono essere costruiti con materiali leggeri, solidi e isolanti;
5) i solipedi devono essere trasportati in comparti individuali;
6) sul pavimento del veicolo deve essere assicurato all'animale uno spazio sufficiente per il riposo, senza rischi di essere calpestato da altri animali;
7) deve essere garantita la possibilità di accesso diretto agli animali per ispezioni e controlli in qualsiasi momento;
8) l'altezza fra i piani del veicolo non deve essere inferiore a 1,4 metri;
9) le rampe di carico non devono avere una pendenza superiore ai 20o;
10) i veicoli per il trasporto dei suini devono essere dotati di una piattaforma elevatrice per le operazioni di carico e scarico;
11) per le scrofe e per i maiali adulti è vietato l'impiego di veicoli a tre piani;
d) per i viaggi di durata superiore alle 8 ore o ai 500 chilometri devono ricorrere le seguenti condizioni supplementari:
1) il veicolo di trasporto deve essere munito di una lettiera pulita e di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;
2) il veicolo deve essere dotato di un dispositivo che consente l'erogazione di acqua fresca in misura sufficiente durante il viaggio e le soste;
3) gli animali devono beneficiare di un periodo di riposo di almeno quattro ore durante il quale sono alimentati e abbeverati;
4) è obbligatoria la presenza di un veterinario al momento del carico degli animali, al fine di assicurare la loro idoneità a viaggiare, il rispetto della densità di carico e il divieto di utilizzo di pungoli elettrici;
e) prevedere l'organizzazione di specifici corsi di formazione per i trasportatori al termine dei quali sono rilasciati un patentino e l'autorizzazione al trasporto di animali;
f) disporre l'aumento del numero dei controlli e delle ispezioni da parte dei soggetti competenti;
g) prevedere l'inasprimento delle sanzioni in caso di violazioni della normativa attraverso un sistema di sanzioni di tipo pecuniario nonché la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al trasporto di animali nel caso di ripetute violazioni.